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Designazione del RLS: i chiarimenti del Ministero

Designazione del RLS: i chiarimenti del Ministero

Nelle aziende con più di 15 dipendenti il RLS va eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in assenza, dai lavoratori al loro interno

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in assenza, dai lavoratori dell’impresa al loro interno. È uno dei chiarimenti forniti dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro con la risposta n. 5/2024 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Mit chiedeva se le singole articolazioni territoriali andassero considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 47 del D.Lgs. n. 81/08, autonomamente o come “un’unica entità”. Nello specifico, il quesito riguardava il numero dei RLS da eleggere/designare. Per unità produttiva – specifica la Commissione alla luce della normativa di riferimento in materia – deve intendersi “lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” e che nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda o, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno”.


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