Articolo 3 – comma 1
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Commento: Eguaglianza di fronte alla legge. È il riconoscimento della stessa dignità a tutti gli individui (eguaglianza formale) nel rispetto delle loro diversità che, pertanto, non sono eliminate.
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Fonte: Regione Emilia Romagna