video di Roberto Camera* – in collaborazione con IPSOA Quotidiano
“Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) ha definito le modalità di calcolo della durata del periodo di prova nei contratti a termine. Ha previsto, inoltre, la possibilità che la contrattazione collettiva intervenga nella definizione del periodo di prova, ma solo qualora la formula del contratto sia “più favorevole” rispetto a quanto previsto dalla legge. Ma cosa significa “più favorevole”, e soprattutto, per chi deve essere più favorevole? Ci ha pensato il Ministero del Lavoro a chiarirlo con la circolare n. 6 del 2025, nella quale ha precisato che la regola prevista dal contratto collettivo può intervenire in sostituzione della formula legale solo qualora sia di durata inferiore rispetto al calcolo matematico previsto dal legislatore. Rimangono, tuttavia, alcuni dubbi. Quali? …”
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* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.