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INPS: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo – semplificazione

L’INPS, con il messaggio n. 3868 del 19 novembre 2024, comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale non potranno più avvalersi, ai fini della comunicazione, del modello “SR83” da inviare tramite il servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”, ma esclusivamente del servizio di Comunicazione di rioccupazione “Omnia IS – COM” disponibile on line sul portale dell’INPS previa autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS).

Analogamente, dal 1° gennaio 2025 i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che svolgano attività lavorativa remunerata durante la fruizione dell’indennità NASpI, devono assolvere al relativo obbligo di comunicazione avvalendosi esclusivamente del servizio telematico denominato “NASpI-Com: invio comunicazione“,accessibile dal sito istituzionale dell’INPS, già previsto per le comunicazioni di rioccupazione durante la fruizione dell’indennità NASpI. Pertanto, a decorrere dalla citata data, anche tali lavoratori non potranno più avvalersi del modello “SR83” da inviare tramite il servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”.

In attesa dell’entrata a regime del nuovo sistema di invio delle comunicazioni, fino al 31 dicembre 2024 le citate comunicazioni potranno essere inviate attraverso entrambi i servizi, a seconda delle seguenti tipologie di prestazione:

  • comunicazioni preventive di attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale: servizio “Omnia IS – COM”o servizio“Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”;
  • comunicazioni di attività lavorativa in costanza di fruizione dell’indennità NASpI:servizio “NASpI-Com” o servizio“Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”.

Per le autocertificazioni di attività lavorativa all’estero, tramite il modello “SR85”, che a decorrere dall’anno 2022 devono essere comunicate esclusivamente dal personale navigante, permane l’obbligo di trasmissione secondo le modalità illustrate con il messaggio n. 1615/2019. Tali autocertificazioni devono quindi essere inviate unicamente tramite il servizio Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”..

  Fonte: INPS


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