Dopo l’approvazione del Senato, avvenuta il 20 marzo 2025, è passato alla Camera dei deputati il disegno di legge delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.
La finalità del disegno di legge è quella di fornire al Governo le linee guida per realizzare un bilanciamento tra opportunità e rischi, prevedendo norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica.
In materia di lavoro sono presenti i seguenti articoli:
- Articolo 11 – Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro
- disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno del mondo del lavoro. In particolare, la norma esamina gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l’impiego della nuova tecnologia – quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, l’incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone – prevedendo, allo stesso tempo, il rispetto della dignità umana, la riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo.
- Articolo 12 – Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro
- istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall’impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici.
- Articolo 13 – Disposizioni in materia di professioni intellettuali
- limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti.
- Articolo 14 – Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione
- pone talune previsioni di ordine generale circa l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei procedimenti della pubblica amministrazione, alla stregua di principi quali la conoscibilità , tracciabilità , strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell’agire amministrativo.
Fonte: sito Camera.it
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